Slide background




Cassazione Civile Sez. Lav. n. 29756 | 12 Ottobre 2022

ID 21319 | | Visite: 437 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/21319

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sez. Lav. del 12 Ottobre 2022 n. 29756

ID 21319 | 06.02.2024

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29756 - La lavoratrice assente per malattia oltre i 60 gg. non può rimanere in attesa che il DL organizzi la visita di idoneità. E' dovere del lavoratore, una volta cessata la malattia, tornare al lavoro

Presidente Raimondi
Relatore Di Paola

Considerato che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata l'azione promossa da C.E. nei confronti della "(omissis). s.r.l." volta al conseguimento della declaratoria di invalidità del licenziamento - con conseguente ordine di reintegrazione e statuizione di condanna risarcitoria - intimato con lettera del 10 aprile 2017 dalla società per essere la lavoratrice rimasta ingiustificatamente assente dal lavoro dal 14 febbraio 2017 al 2 marzo 2017;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.E., affidato a tre motivi;

la "( omissis) s.r.l." ha resistito con controricorso;

le parti hanno entrambe depositato memoria;

il P.G. non ha formulato richieste.

con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., artt. 112 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si duole che il giudice del gravame abbia affermato, contrariamente al vero, che la medesima aveva lamentato per la prima volta solo in sede di reclamo l'illegittimità della condotta della società (anche) per non aver quest'ultima effettuato la convocazione a visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro nel periodo di assenza ritenuta ingiustificata;

con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41,artt. 1217,2119 e 2727 c.c., art. 2729 c.c., comma 1, e L. n. 604 del 1966, art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - lamenta che il predetto giudice abbia trascurato di considerare che, dovendo la visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro eseguirsi "a cura e spese del datore di lavoro", essa ricorrente, assente per malattia per più di sessanta giorni continuativi e non convocata a visita, avrebbe dovuto ritenersi assente giustificata a prescindere dall'invio o meno di certificati medici;

con il terzo motivo - denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si duole che la Corte territoriale non abbia ammesso i mezzi di prova richiesti da essa ricorrente sin dal ricorso introduttivo della lite e ribaditi nell'atto di reclamo al fine di dimostrare - con valenza di decisività ai fini del riconoscimento dell'illiceità del motivo di licenziamento comportante la nullità dello stesso - l'insalubrità della postazione lavorativa appositamente creata dall'azienda e il contegno gratuitamente vessatorio e provocatorio della società.

Ritenuto che:

il primo motivo è inammissibile, già sol perché il profilo di doglianza in esso contenuto è privo di decisività, avendo il giudice del reclamo comunque ritenuto infondate le argomentazioni prospettate dalla ricorrente (quanto alla asserita sussistenza di una giustificazione delle assenze), sul rilievo che quest'ultima non aveva offerto la sua prestazione lavorativa con una missiva, sicché la società non poteva presumere una continuazione dello stato di malattia, nè avrebbe potuto, in assenza della lavoratrice, attivare il controllo del medico competente;

il secondo motivo è da disattendere, poiché il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro (cfr., sul punto, Cass. 27/03/2020, n. 7566, secondo cui "In tema di sorveglianza sanitaria D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 41, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c., dall'esecuzione di quelle mansioni mansionii ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa");

del resto, la presentazione al lavoro della ricorrente il giorno 28 dicembre 2016 è stata plausibilmente ritenuta dal giudice del gravame non utile a giustificare le assenze dal 14 febbraio 2017 al 2 marzo 2017, in quanto, per quanto di effettiva rilevanza, a seguito della mancata accettazione, ad opera del datore, della prestazione lavorativa nel predetto giorno, in difetto di attestazione di idoneità della lavoratrice, erano stati inviati da quest'ultima ulteriori certificati medici attestanti uno stato di malattia per il periodo fino al 13 febbraio 2017; pertanto, è solo a decorrere da tale momento che andava indagato il profilo della giustificazione delle assenze relative ai giorni successivi (nei quali tuttavia la lavoratrice non inviò ulteriore certificazione nè si ripresentò al lavoro);

il terzo motivo è infine inammissibile, in quanto il dedotto motivo illecito non sarebbe, nel caso, determinante (onde la non decisività delle prove a supporto di cui si assume la mancata ammissione), risultando, per quanto sopra detto, comprovata la sussistenza del presupposto della giusta causa, idoneo a sorreggere in via esclusiva l'intimato licenziamento;

le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Giu 08, 2024 42

Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657

Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657 Tabella indicante le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato… Leggi tutto
Giu 08, 2024 36

Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881

Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881 Che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (GU n.12 del 15.01.1921) Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1924, n. 891 (in G.U. 12/06/1924, n. 138). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)… Leggi tutto
Giu 08, 2024 55

Regole di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili

Regole di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili ID 22021 | 08.06.2024 / In allegato Linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili. Visto il testo Unico Sicurezza D.L.vo 9 aprile 2008, n°81, entrato in vigore il… Leggi tutto
Giu 08, 2024 41

D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (GU n.193 del 21.08.2003) [box-warning]Abrogato da: Decreto… Leggi tutto
Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all alimentazione
Giu 06, 2024 58

Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all’alimentazione

Aspetti igienistici del settore dell’allevamento e della trasformazione degli insetti destinati all’alimentazione ID 22006 | 06.06.2024 / In allegato Il fact sheet rappresenta un focus conoscitivo sui cicli produttivi connessi all’allevamento e alla trasformazione di insetti edibili e i conseguenti… Leggi tutto
Decreto 2 aprile 2024 n  72
Giu 03, 2024 144

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

Decreto 2 aprile 2024 n. 72 ID 21988 | 03.06.2024 Decreto 2 aprile 2024 n. 72 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del… Leggi tutto
Mag 31, 2024 565

Decreto 26 febbraio 2008

Decreto 26 febbraio 2008 Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute. (GU n.102 del 05.05.2009) Modificato da: Decreto 28 ottobre 2009_______ Art. 5. Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute 1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto… Leggi tutto
Circolare Min  dell istruzione e del merito del 19 dicembre 2022
Mag 31, 2024 508

Circolare Min. dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022

Circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 / Divieto cellulari in classe ID 21962 | 31.05.2024 / In allegato Con la circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza