Slide background




D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320

ID 9703 | | Visite: 9488 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/9703

D P R  20 marzo 1956 n  320

D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

(GU n. 109 del 5-5-1956 - SO)

D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
...

Capo I - Disposizioni generali

1. Campo di applicazione.

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si applicano solamente le norme dei capi II, VII, VIII e X.
Le disposizioni contenute nei capi XI, XII e XIII si applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in sostituzione delle norme previste, per la stessa materia, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.

2. Esclusioni.

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni:
a) le miniere, cave e torbiere;
b) i comuni pozzi idrici;
c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici;
d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.

______

Testo nativo e Testo consolidato 2019 con le modifiche apportate dagli atti:

11/06/1956
Avviso di rettifica (in G.U. 11/06/1956, n.142)

26/01/1995
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (in SO n.9, relativo alla G.U. 26/01/1995, n.21)

26/08/2003
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26/08/2003, n.197)

05/08/2009
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180)

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Consolidato 2019.pdf)D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Consolidato 2019
 
IT697 kB1582
Scarica questo file (D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320.pdf)D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
 
IT1355 kB1019

Tags: Sicurezza lavoro Rischio cantieri

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Linee guida sui principi generali delle ispezioni del lavoro ILO
Mag 27, 2024 94

Linee guida sui principi generali delle ispezioni del lavoro

Linee guida sui principi generali delle ispezioni del lavoro ID 21932 | 27.05.2024 / In allegato L'obiettivo delle Linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi generali dell'ispezione del lavoro è fornire ai componenti una guida tecnica dettagliata sui principi chiave… Leggi tutto
Documento di programmazione della vigilanza per il 2024
Mag 27, 2024 69

Documento di programmazione della vigilanza per il 2024

Documento di programmazione della vigilanza per il 2024 / INL ID 21930 | 27.05.2024 / In allegato Per l’anno 2024 le priorità e gli obiettivi della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL trovano fondamento principalmente nel Piano Nazionale di contrasto al Sommerso, adottato dal… Leggi tutto
Protocollo operativo SIN monitoraggio aria
Mag 26, 2024 67

Protocollo monitoraggio dell'aria indor/outdor per la valutazione esposizione inalatoria siti contaminati

Protocollo monitoraggio dell'aria indor/outdor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati ID 21929 | 26.05.2024 / Sito di Venezia - Porto Marghera Settembre 2014 Lo scopo del presente lavoro è quello di definire una procedura e dei criteri atti a verificare il… Leggi tutto
Sentenza CP Sez  4  n  10665 del 14 marzo 2024
Mag 25, 2024 75

Sentenza CP Sez. 4, n. 10665 del 14 marzo 2024

Sentenza CP Sez. 4, n. 10665 del 14 marzo 2024 / Concedente in uso macchinario risponde vizi si sicurezza ID 21926 | 23.05.2024 / Sentenza in allegato Il concedente in uso di macchinario con vizi si sicurezza risponde del danno subito dal dipendente dell’impresa utilizzatrice. La Corte di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza