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Nota Ministero dell'Ambiente n. 52694 dell'08.07.2020

ID 17576 | | Visite: 1633 | Documenti CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/17576

Nota Ministero dell'Ambiente n. 52694 dell'08.07.2020 - Applicabilità del DPCM per interventi su singola unità immobiliare

ID 17576 | 13.09.2022 / In allegato Nota

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla applicabilità dei limiti previsti dal “DPCM 5.12.1997 - Determinazione di requisiti acustici passivi degli edifici” in caso di interventi circoscritti ad una singola unità immobiliare ubicata in edificio composto da più unità immobiliari tra loro contermini - Riscontro.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 19114/RIN del 29/10/2019, e sollecitata dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma con nota prot. 0012486 del 03/06/2020, acquisita agli atti con prot. n. 42544/MATTM del 08/06/2020, si rappresenta quanto segue.

In merito alla problematica in esame, questo Dicastero si era già espresso con diverse note esplicative, delle quali si riportano nel seguito degli estratti al fine di fornire un quadro di riferimento per quanto possibile esplicativo.

La nota dell’allora Servizio SIAR prot. n. 880/SIAR/99 del 09/03/1999, che si allega, recita: “non sono soggetti all’adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione”.

Il contenuto della succitata nota è stato ulteriormente dettagliato dalla successiva nota dell’allora Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prot. n. DVA-2014-0002440 del 30/01/2014, che si allega, la quale recita: “la sostituzione, il rifacimento, il ripristino o la manutenzione di alcuni elementi dell’edificio, che prevedano una marginale ristrutturazione o modifica parziale dell’edificio (omissis) possono essere derogati dall’applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 purché non si determini un peggioramento della situazione preesistente, anche sotto il profilo acustico”.

Interpretazione analoga a quelle sopra riportate è stata fornita dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che, nell’adunanza del 26/06/2014, afferma che “non vanno seguite le prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 nel caso di semplice tinteggiatura e restauro parziale delle pareti e/o intonaci esistenti”.

Per completezza d’informazione, si riporta anche la definizione di ristrutturazione edilizia riportata nella norma tecnica UNI 11367:2010 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera.”: “opere di revisione parziale o totale dell’edificio esistente anche con variazione di forma o di sagoma, o di volume, o di superficie e risanamento conservativo con o senza opere e variazione di destinazione d’uso. Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale (“con stessa volumetria e sagoma di quello “preesistente”) o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte differente dall’originale”.

Tutto ciò premesso, il parere della scrivente Divisione è che, nel caso di edifici realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, la ristrutturazione parziale degli elementi di separazione tra unità immobiliari differenti e contermini può essere derogata dall’applicazione del decreto stesso.

Come già rappresentato da questo Dicastero nella citata nota prot. n. DVA-2014-0002440 del 30/01/2014, nel caso di ristrutturazione parziale va comunque assicurato il miglioramento, o quantomeno il mantenimento, dei requisiti acustici passivi preesistenti degli elementi sui quali si interviene, anche se in deroga ai valori limite normativi.

Nel caso di ristrutturazione totale degli elementi di separazione tra unità immobiliari differenti e contermini, o nel caso di realizzazione di nuovi elementi, ad esempio nel caso di frazionamento di unità immobiliari, per il qual caso si rimanda alla nota prot. n. 14609/RIN del 18/10/2017 che si allega, ad essi si applica il richiamato decreto.

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Fonte: MITE

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