Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Interpello ambientale 26.04.2024 - Gestione sfalci e potature

ID 21835 | | Visite: 529 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/21835

Interpello ambientale 26 04 2024   Gestione sfalci e potature 

Interpello ambientale 26.04.2024 - Gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde

ID 21835 | 10.05.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Risposta Interpello ambientale 26.04.2024

[panel]Con lettera n° 0031612 del 20 febbraio 2024, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Nello specifico viene richiesto:

se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

a - possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
b - possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
c - possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.

Con riserva dell’interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l’unica a poter fornire un’interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

a) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni?

La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti (la Direttiva) definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
L'articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Pertanto, i servizi della Commissione considerano che questo tipo di rifiuti sia soggetto agli obblighi della Direttiva.

b) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, articolo 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione?

L’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti’ recita quanto segue:

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

I servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.
Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.

c) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas?

Per lo stesso motivo indicato nella risposta alla seconda domanda, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.[/panel]

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente Interpello ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mag 28, 2024 40

Regolamento (UE) 2024/1468

Regolamento (UE) 2024/1468 ID 21940 | 28.05.2024 Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima,… Leggi tutto
Mag 21, 2024 190

Direttiva 2001/80/CE

Direttiva 2001/80/CE Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001) Abrogata da: Direttiva 2010/75/UE… Leggi tutto
Grandi impianti di combustione ISPRA 2011
Mag 21, 2024 150

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni ID 21898 | 21.05.2024 / Rapporto ISPRA 132/2011 Il presente rapporto contiene l’elaborazione dei dati delle emissioni in atmosfera di biossido di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri, nonché dei combustibili… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1408
Mag 21, 2024 83

Regolamento delegato (UE) 2024/1408

Regolamento delegato (UE) 2024/1408 ID 21895 | 21.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione allineando un termine tecnico alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 190

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto

Più letti Ambiente